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| Preambolo |
| La finalità del presente
codice è di stabilire le regole di condotta degli Esperti e
periti di Mobbing iscritti all'A.P.E.M. verso l'Associazione di appartenenza,
nei confronti degli altri Esperti, delle Parti che entrano in contatto
con gli stessi e dei terzi in genere, nonché di stabilire regole
coerenti con i principi in essere per lo svolgimento delle professioni
giuridiche nell'ambito dell'Unione Europea. |
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Art. 1
NORME GENERALI |
Le norme contenute nel presente
Codice sono parte integrante del Regolamento della Associazione.
Il Codice è deontologico in quanto tratta dell’insieme
delle regole morali che devono caratterizzare il comportamento professionale
dell'Esperto/ Perito di Mobbing ed è etico in quanto basa dette
regole sul presupposto che l’Esperto di Mobbing debba mettere
sempre in atto l’azione che porterà il maggior bene possibile
al committente e alla società.
L'Esperto di Mobbing è in etica se la sua consulenza, eseguita
secondo le modalità di esame indicate dalla miglior scienza
ufficiale, è in grado di illustrare la verità sullo
stato della cosa esaminata. La consulenza deve essere adeguatamente
documentata e oggettivamente dimostrabile a chiunque. Se l'Esperto
di Mobbing segue vie non conformi alla scienza ufficiale, dovrà
descriverle e giustificarne l’uso.
In ogni caso, l'Esperto di Mobbing deve essere consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assume nello svolgimento della sua attività
di consulenza e si impegna ad adempiere al suo compito senza nessun
altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenendo
il segreto su tutte le operazioni peritali. |
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Art. 2
DOVERI DELL’ESPERTO DI MOBBING RISPETTO AL COMMITTENTE |
L'Esperto di Mobbing deve
sempre comunicare al Committente il proprio nome, titolo, recapito
e specializzazione. Deve accettare l’incarico solo se ha la
consapevolezza di possedere la competenza necessaria per portarlo
a buon fine.
Egli è responsabile della qualità della propria competenza;
egli deve disporre delle nozioni necessarie per l’attività
corrente ed è suo obbligo aggiornarsi periodicamente.
L' Esperto di Mobbing accetterà l’incarico solo se prevede
di poterlo eseguire in piena libertà e indipendenza, al fine
di far conoscere la verità sullo stato delle cose oggetto d’esame.
Egli svolgerà lealmente e con la massima diligenza l’incarico
affidatogli, applicando correttamente le normative tecniche e legislative.
Nel corso della consulenza, egli sarà sempre disponibile a
chiarire i dubbi del Committente. L'Esperto di Mobbing mantiene il
committente al corrente della evoluzione delle proprie ricerche. Ad
ogni decisione importante, Egli espone al committente le eventuali
opzioni e le loro possibili conseguenze.
L' Esperto di Mobbing mantiene il segreto ed il riserbo, anche ad
incarico ultimato, sui dati affidatigli dal committente e su quanto
è emerso nel corso dell’esame, a meno che non sia lo
stesso committente a chiedere, in forma scritta, la comunicazione
di uno o più dati ad una o più persone specificate.
Il vincolo della segretezza cade di fronte al Magistrato.Se il committente
è il Tribunale, l'Esperto di Mobbing in qualità di CTU
è sempre tenuto ad ascoltare entrambe le parti processuali
e i loro consulenti (CTP) in contraddittorio. |
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Art. 3
CASI DI INCOMPATIBILITÀ |
Viene considerata sleale
e quindi nulla l’opera dell' Esperto di Mobbing nei seguenti
casi:
a) se accetta l’incarico da un committente
pur avendo già accettato l’incarico della parte avversa;
la circostanza è viceversa auspicabile se entrambe le parti
affidano consapevolmente la soluzione della controversia al consulente.
b) se è interdetto dai pubblici uffici (artt.
28, 29 e 31 c.p.), ovvero è sospeso dall’esercizio della
professione o arte (artt. 30, 31 e 35 c.p.).
c) se è sottoposto a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione (L. 1.423/56) |
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Art. 4
SANZIONI |
I provvedimenti disciplinari
nei confronti degli iscritti sono costituiti da:
- ammonimento;
- censura scritta;
- sospensione da ogni diritto e attività associativa per
un periodo compreso tra i due e i sei mesi;
- esclusione e/o radiazione.
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Art. 5
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE |
Le contestazioni disciplinari
e le sanzioni sono comminate dal Collegio dei Probi Viri che opera
in piena indipendenza su richiesta di qualunque organo dell’Associazione
o di qualunque Socio.
In particolare, il Collegio ha lo scopo di esprimere un parere su
eventuali comportamenti contrari al buon nome e agli interessi dell’Associazione,
a quanto deciso dall’Assemblea e a quanto regolamentato o codificato.
Se il provvedimento riguarda un Consigliere o il Presidente, il Consiglio
Direttivo valuterà ed eventualmente provvederà ad escluderli
dal Consiglio stesso e a sostituirli.Le delibere del Collegio sono
valide a maggioranza dei voti espressi e fatte constare da processo
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Esse vengono
allegate al verbale del Consiglio Direttivo che così ne prende
atto. Il Collegio deve esaminare i documenti e sentire le parti in
contraddittorio prima di esprimere una decisione.Il giudizio ex bono
et aequo, assunto senza formalità di procedura, è inappellabile.E’
radiato di diritto il Socio che compie atti di discredito nei confronti
dell’Associazione.
Nel caso di sospensione dell’iscritto dall’esercizio della
professione, il Consiglio Direttivo può deliberarne la sospensione
per il periodo corrispondente. L’esclusione e la sospensione
non danno diritto alla restituzione della quota sociale.La reiscrizione
di un Socio può avvenire solo con delibera motivata del Consiglio
Direttivo. La riammissione all’Associazione dell'associato allontanato
per morosità, può avvenire solo previa corresponsione
di tutti i contributi annuali riguardanti l'intero periodo intercorrente
tra la data di cancellazione (ultima corresponsione) e quella di riammissione.
E’ altresì consentita la riammissione ex novo del Socio
radiato, decorsi cinque anni dal provvedimento, ove ricorrano sempre
i requisiti stabiliti per la normale iscrizione e se nel frattempo
l'interessato abbia tenuto una condotta irreprensibile e, nel caso
di subita condanna, sia intervenuta la riabilitazione. |
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Art. 6
L’ONORARIO DELLA CONSULENZA |
L’Esperto di Mobbing
occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai Tribunali.
Nell'addebitare servizi e spese, l’Esperto deve sforzarsi di
mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti
con la natura del caso.
Per queste ragioni, l’importo dell’onorario dell’Esperto
di Mobbing deve essere dignitoso e comunque sempre conforme ai minimi
ed i massimi delle tariffe professionali di ciascun Ordine approvate
per legge. L’onorario deve essere pattuito nella fase iniziale
del rapporto professionale e non può essere condizionato e/o
subordinato ai risultati dell’intervento professionale. Il consulente,
nella fase iniziale del rapporto professionale, deve fornire agli
utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni,
le finalità, gli scopi e la metodologia delle stesse, nonché,
ove possibile, la prevedibile durata, anche se solo indicativa. |
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Art. 7
DOVERI DELL'ESPERTO DI MOBBING VERSO I COLLEGHI |
L'Esperto di Mobbing non
può riferire, diffondere o scrivere pareri, notizie o altro
che possano essere calunniose nei confronti di altri consulenti.
Egli ha il dovere di mantenere un comportamento corretto nei confronti
degli altri Esperti di Mobbing anche laddove si difendano parti avversarie.
L'Esperto di Mobbing che riceve un incarico particolarmente complesso
e che comporta diverse specializzazioni, deve cercare inizialmente
tra i consoci quelli disponibili ad affiancarlo. In questo caso, va
richiesto il consenso scritto del committente. L'Esperto di Mobbing
che ha accettato inizialmente l’incarico resta comunque globalmente
responsabile della consulenza. |
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Art. 8
L'ESPERTO DI MOBBING E L’A.P.E.M. |
L'Esperto di Mobbing non
può parlare in nome e per conto dell'A.P.E.M., a meno che il
Consiglio Direttivo non gli abbia affidato specifico incarico.
L'Esperto di Mobbing non deve compiere atti dannosi per l’A.P.E.M.,
né diffondere notizie che possono screditarla.L'Esperto di
Mobbing deve uniformarsi, anche in caso di disaccordo personale, alle
decisioni dell’Assemblea dei Soci quale massimo organo decisionale
dell'A.P.E.M. e alle scelte del Consiglio Direttivo, se congrue con
le decisioni dell’Assemblea.
L'Esperto di Mobbing deve versare il contributo sociale, deve essere
disponibile alla attività di TUTOR del Socio tirocinante e
deve essere disponibile a far parte di eventuali organi funzionali
dell'A.P.E.M.. Ha diritto al rimborso delle spese per le attività
richieste dal Consiglio Direttivo in favore dell'A.P.E.M.. L’eventuale
compenso deve essere deciso dall’Assemblea dei Soci. |
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Art. 9
RINVIO |
| Per tutto quanto non previsto
dal presente codice deontologico si fa riferimento alle norme e alla
leggi dello Stato italiano e dell’Unione Europea ed in particolare
all’art. 622 c.p., alla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, come
corretta ed integrata dal Dl.gs n. 123 del 9 maggio 1997. |
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