20/05/2012
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Preambolo
La finalità del presente codice è di stabilire le regole di condotta degli Esperti e periti di Mobbing iscritti all'A.P.E.M. verso l'Associazione di appartenenza, nei confronti degli altri Esperti, delle Parti che entrano in contatto con gli stessi e dei terzi in genere, nonché di stabilire regole coerenti con i principi in essere per lo svolgimento delle professioni giuridiche nell'ambito dell'Unione Europea.
 
Art. 1
NORME GENERALI
Le norme contenute nel presente Codice sono parte integrante del Regolamento della Associazione.
Il Codice è deontologico in quanto tratta dell’insieme delle regole morali che devono caratterizzare il comportamento professionale dell'Esperto/ Perito di Mobbing ed è etico in quanto basa dette regole sul presupposto che l’Esperto di Mobbing debba mettere sempre in atto l’azione che porterà il maggior bene possibile al committente e alla società.
L'Esperto di Mobbing è in etica se la sua consulenza, eseguita secondo le modalità di esame indicate dalla miglior scienza ufficiale, è in grado di illustrare la verità sullo stato della cosa esaminata. La consulenza deve essere adeguatamente documentata e oggettivamente dimostrabile a chiunque. Se l'Esperto di Mobbing segue vie non conformi alla scienza ufficiale, dovrà descriverle e giustificarne l’uso.
In ogni caso, l'Esperto di Mobbing deve essere consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume nello svolgimento della sua attività di consulenza e si impegna ad adempiere al suo compito senza nessun altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenendo il segreto su tutte le operazioni peritali.
 
Art. 2
DOVERI DELL’ESPERTO DI MOBBING RISPETTO AL COMMITTENTE
L'Esperto di Mobbing deve sempre comunicare al Committente il proprio nome, titolo, recapito e specializzazione. Deve accettare l’incarico solo se ha la consapevolezza di possedere la competenza necessaria per portarlo a buon fine.
Egli è responsabile della qualità della propria competenza; egli deve disporre delle nozioni necessarie per l’attività corrente ed è suo obbligo aggiornarsi periodicamente.
L' Esperto di Mobbing accetterà l’incarico solo se prevede di poterlo eseguire in piena libertà e indipendenza, al fine di far conoscere la verità sullo stato delle cose oggetto d’esame. Egli svolgerà lealmente e con la massima diligenza l’incarico affidatogli, applicando correttamente le normative tecniche e legislative. Nel corso della consulenza, egli sarà sempre disponibile a chiarire i dubbi del Committente. L'Esperto di Mobbing mantiene il committente al corrente della evoluzione delle proprie ricerche. Ad ogni decisione importante, Egli espone al committente le eventuali opzioni e le loro possibili conseguenze.
L' Esperto di Mobbing mantiene il segreto ed il riserbo, anche ad incarico ultimato, sui dati affidatigli dal committente e su quanto è emerso nel corso dell’esame, a meno che non sia lo stesso committente a chiedere, in forma scritta, la comunicazione di uno o più dati ad una o più persone specificate. Il vincolo della segretezza cade di fronte al Magistrato.Se il committente è il Tribunale, l'Esperto di Mobbing in qualità di CTU è sempre tenuto ad ascoltare entrambe le parti processuali e i loro consulenti (CTP) in contraddittorio.
 
Art. 3
CASI DI INCOMPATIBILITÀ
Viene considerata sleale e quindi nulla l’opera dell' Esperto di Mobbing nei seguenti casi:
a) se accetta l’incarico da un committente pur avendo già accettato l’incarico della parte avversa; la circostanza è viceversa auspicabile se entrambe le parti affidano consapevolmente la soluzione della controversia al consulente.
b) se è interdetto dai pubblici uffici (artt. 28, 29 e 31 c.p.), ovvero è sospeso dall’esercizio della professione o arte (artt. 30, 31 e 35 c.p.).
c) se è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (L. 1.423/56)
 
Art. 4
SANZIONI

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti sono costituiti da:

  • ammonimento;
  • censura scritta;
  • sospensione da ogni diritto e attività associativa per un periodo compreso tra i due e i sei mesi;
  • esclusione e/o radiazione.
 
Art. 5
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Le contestazioni disciplinari e le sanzioni sono comminate dal Collegio dei Probi Viri che opera in piena indipendenza su richiesta di qualunque organo dell’Associazione o di qualunque Socio.
In particolare, il Collegio ha lo scopo di esprimere un parere su eventuali comportamenti contrari al buon nome e agli interessi dell’Associazione, a quanto deciso dall’Assemblea e a quanto regolamentato o codificato.
Se il provvedimento riguarda un Consigliere o il Presidente, il Consiglio Direttivo valuterà ed eventualmente provvederà ad escluderli dal Consiglio stesso e a sostituirli.Le delibere del Collegio sono valide a maggioranza dei voti espressi e fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Esse vengono allegate al verbale del Consiglio Direttivo che così ne prende atto. Il Collegio deve esaminare i documenti e sentire le parti in contraddittorio prima di esprimere una decisione.Il giudizio ex bono et aequo, assunto senza formalità di procedura, è inappellabile.E’ radiato di diritto il Socio che compie atti di discredito nei confronti dell’Associazione.
Nel caso di sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione, il Consiglio Direttivo può deliberarne la sospensione per il periodo corrispondente. L’esclusione e la sospensione non danno diritto alla restituzione della quota sociale.La reiscrizione di un Socio può avvenire solo con delibera motivata del Consiglio Direttivo. La riammissione all’Associazione dell'associato allontanato per morosità, può avvenire solo previa corresponsione di tutti i contributi annuali riguardanti l'intero periodo intercorrente tra la data di cancellazione (ultima corresponsione) e quella di riammissione. E’ altresì consentita la riammissione ex novo del Socio radiato, decorsi cinque anni dal provvedimento, ove ricorrano sempre i requisiti stabiliti per la normale iscrizione e se nel frattempo l'interessato abbia tenuto una condotta irreprensibile e, nel caso di subita condanna, sia intervenuta la riabilitazione.
 
Art. 6
L’ONORARIO DELLA CONSULENZA
L’Esperto di Mobbing occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai Tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, l’Esperto deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso.
Per queste ragioni, l’importo dell’onorario dell’Esperto di Mobbing deve essere dignitoso e comunque sempre conforme ai minimi ed i massimi delle tariffe professionali di ciascun Ordine approvate per legge. L’onorario deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale e non può essere condizionato e/o subordinato ai risultati dell’intervento professionale. Il consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, deve fornire agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità, gli scopi e la metodologia delle stesse, nonché, ove possibile, la prevedibile durata, anche se solo indicativa.
 
Art. 7
DOVERI DELL'ESPERTO DI MOBBING VERSO I COLLEGHI
L'Esperto di Mobbing non può riferire, diffondere o scrivere pareri, notizie o altro che possano essere calunniose nei confronti di altri consulenti.
Egli ha il dovere di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri Esperti di Mobbing anche laddove si difendano parti avversarie.
L'Esperto di Mobbing che riceve un incarico particolarmente complesso e che comporta diverse specializzazioni, deve cercare inizialmente tra i consoci quelli disponibili ad affiancarlo. In questo caso, va richiesto il consenso scritto del committente. L'Esperto di Mobbing che ha accettato inizialmente l’incarico resta comunque globalmente responsabile della consulenza.
 
Art. 8
L'ESPERTO DI MOBBING E L’A.P.E.M.
L'Esperto di Mobbing non può parlare in nome e per conto dell'A.P.E.M., a meno che il Consiglio Direttivo non gli abbia affidato specifico incarico.
L'Esperto di Mobbing non deve compiere atti dannosi per l’A.P.E.M., né diffondere notizie che possono screditarla.L'Esperto di Mobbing deve uniformarsi, anche in caso di disaccordo personale, alle decisioni dell’Assemblea dei Soci quale massimo organo decisionale dell'A.P.E.M. e alle scelte del Consiglio Direttivo, se congrue con le decisioni dell’Assemblea.
L'Esperto di Mobbing deve versare il contributo sociale, deve essere disponibile alla attività di TUTOR del Socio tirocinante e deve essere disponibile a far parte di eventuali organi funzionali dell'A.P.E.M.. Ha diritto al rimborso delle spese per le attività richieste dal Consiglio Direttivo in favore dell'A.P.E.M.. L’eventuale compenso deve essere deciso dall’Assemblea dei Soci.
 
Art. 9
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente codice deontologico si fa riferimento alle norme e alla leggi dello Stato italiano e dell’Unione Europea ed in particolare all’art. 622 c.p., alla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, come corretta ed integrata dal Dl.gs n. 123 del 9 maggio 1997.
   
       
 
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