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| Il termine Perito deriva
dalla radice greca del verbo "peiraw"
che vuol dire "conoscere per esperienza" (v.
L. Rocci, Vocabolario Greco-Italiano, ed. Dante Alighieri).
Il Perito o l'Esperto di Mobbing è innanzitutto colui che attraverso l'osservazione diretta o indiretta della vittima e del contesto lavorativo in cui si sono verificati i fatti e gli eventi denunciati come Mobbing, in ragione della sua esperienza specifica, è in grado di accertare, qualificare e stimare una situazione come tale o meno. Quest'analisi, spesso è diretta a sviscerare una serie duratura di eventi e a ricercare il disegno vessatorio e occulto che ne ha motivato l'esistenza. Essa esula dalla mera verifica dei fatti denunciati dalla vittima (attività che è propria dell'accertamento che dal suo canto compie il giudice) ed è tesa alla specificazione in concreto degli elementi caratteristici del Mobbing, per la necessità di ricondurre la singola vicenda all'archetipo teorico di inquadramento elaborato dal perito stesso, sempre secondo la miglior scienza e conoscenza tecnica di quel dato momento storico di cui egli è il mero portavoce. Anche per questo, l'Esperto deve essere, infatti, necessariamente dotato di una cultura specifica sul tema, che gli permetta di affrontare, con i propri strumenti cognitivi, tutte le difficoltà lapalissiane che sorgono durante la redazione di una consulenza in materia di Mobbing. Ciò sia con riferimento alla complessità dell'indagine storica, che è propria dell'interpretazione dell'anamnesi lavorativa del soggetto in esame (anche in ragione dello sforzo che esige il reperire tutte le condizioni di accertamento della verità), sia in ragione dell'ambiguità della situazione in cui egli opera, ovverosia uno scenario in cui esistono sempre, sul piano inconscio e psicologico, "due" verità, quelle di ciascuna delle parti in causa. E' evidente che, dinanzi a tali ostacoli, il rigore metodologico si pone come un'imprescindibile esigenza di deontologia processuale e che tale rigore sarà tanto maggiore quanto più è matura la consapevolezza empirica del Perito. L'esame del Mobbing, pone, dunque, problemi complessi e, sotto questo profilo, non può essere disgiunta da un dibattito interdisciplinare che è oggetto stesso del concetto di verità. E' da escludere in altri termini, ogni improvvisazione o casualità, ed è comunque necessario essere consapevoli che solo in alcuni casi il mero accertamento medico-legale può essere di per sé sufficiente a quantificare i danni e il nesso causale, nonché a giustificare le risultanze proprie di un'indagine di Mobbing. Del resto, il Mobbing non sempre è causa, solo ed esclusivamente, di danni biologici, ma soprattutto da esso derivano nocumenti di natura più che altro esistenziale e professionale, con cui l'accertamento medico-legale non ha nulla a che vedere. Si rischierebbe, altrimenti, di alimentare un'inutile condizione preclusiva all'accertamento del Mobbing, con la conseguenza di ottenere risultati non veritieri e comunque ingiusti. Tutto ciò si intende bene se teniamo presente che la correttezza delle procedure e la coerenza metodologica sono requisiti che fanno parte dell'accertamento della verità in qualunque ambito di ricerca e che proprio per essere più garantiti nel percorso verso l'accertamento della verità, è innanzitutto necessario sapere bene che cosa si vuole accertare. Vero è, però, che nei casi di Mobbing, spesso il quesito posto al consulente interessa anche il profilo di personalità della vittima e quindi l'accertamento si inserisce all'interno di una perizia collegiale neuropsichiatria. Questa è un'ulteriore difficoltà che si aggiunge ma, nello stesso tempo, è anche una ragione in più per cercare quel rigore metodologico e quella consapevolezza specifica che sono il fondamento della serietà professionale dell'autentico Esperto di Mobbing. Stante ciò, la specificità del ruolo dell'Esperto di Mobbing, nasce essenzialmente dalla circostanza che egli necessita assolutamente di una formazione e di una compatibilità interdisciplinare sia nel campo della Psicologia, che in quello della Giustizia, specie per quanto riguarda la materia giuslavoristica, ove è fondamentale che egli faccia da guida nella strada di sensibilizzazione già avviata in tal senso. |
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